Diritti malati oncologici

Il paziente oncologico ha esigenze che non si limitano alle sole terapie, ma si estendono anche a bisogni sociali ed economici. In questa ottica, l’ordinamento italiano ha previsto una serie di tutele volte a garantire una vita dignitosa ai pazienti e ai loro familiari. Di seguito vengono descritti alcuni dei fondamentali diritti dei pazienti oncologici.

Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi alla propria ASL di appartenenza e alle associazioni per la tutela dei diritti dei pazienti.

Invalidità civile

La domanda per il beneficio assistenziale deve essere presentata all’INPS per via telematica previa certificazione del medico che ha in carico il paziente.

Per accedere alla modulistica messa a disposizione sul sito dell’INPS, è necessario ottenere un codice PIN rilasciato dall’INPS.

Le agevolazioni riconosciute sono:

  • Pensione di inabilità: alla quale si ha diritto, in età lavorativa (18-65 anni), con il riconoscimento di un’invalidità civile totale, del 100%.
  • Assegno di invalidità: nel caso di invalidità civile di almeno il 74% in età lavorativa.
  • Indennità di accompagnamento: riconosciuta in caso di validità totale e permanente e se il paziente non è in grado di deambulare o compiere atti quotidiani senza assistenza.
  • Indennità di frequenza: riconosciuta a favore dei pazienti oncologici minori di 18 anni, iscritti a scuole e centri di addestramento e formazione se a questi è stata riconosciuta l’impossibilità di svolgere compiti e funzioni propri della minore età.

Fonte: Legge n. 102/2009, Legge n. 118/1971, Legge n. 18/1980, Legge n. 508/1988, Legge n. 289/1990.

Permessi e congedi lavorativi

I pazienti oncologici e i loro familiari possono usufruire di permessi e congedi lavorativi regolati da specifiche norme.

Permessi lavorativi (L.104/1992): il lavoratore per il quale è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità e il familiare che lo assiste possono usufruire dei seguenti permessi retribuiti:

– 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili per il lavoratore con disabilità;
– 3 giorni mensili per il familiare, solo nel caso in cui l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno.

Il disabile può essere assistito da un solo familiare, mentre un lavoratore può assistere, in taluni casi, più familiari con disabilità. Il permesso vale anche per l’assistenza di familiari che vivono in località distanti dalla residenza del lavoratore.

Permessi lavorativi per eventi e cause particolari (L.53/2000): in caso di decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, il lavoratore può usufruire di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno.

Congedo per cure agli invalidi: (D. Lgs. 119/2011): in caso di riconosciuta invalidità superiore al 50%, si ha diritto a 30 giorni all’anno di congedo per le cure mediche. Tali giorni si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL.

Congedo straordinario biennale retribuito (D. lgs. 151/2001): nel caso di disabilità grave, il coniuge convivente che assiste il disabile ha diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito pari a due anni nell’arco della vita lavorativa. Nel caso in cui il coniuge sia impossibilitato ad assistere il disabile, a causa del decesso o per malattia invalidante, il diritto al congedo spetta, nell’ordine, ai genitori, al figlio convivente, al fratello o alla sorella convivente.

Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari (L. 53/2000): il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo non retribuito di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari.

Esenzione Ticket (D. M. Sanità 329/1999)

Il paziente oncologico ha diritto all’esenzione del ticket per i farmaci, gli esami e le visite relativi alla propria patologia. Nel caso di invalidità riconosciuta del 100%, il paziente ha diritto all’esenzione totale del ticket per farmaci e visite relativi a qualsiasi patologia.
La domanda per l’esenzione del ticket deve essere rivolta alla propria ASL di competenza.

Assistenza domiciliare

Il paziente oncologico che necessita di assistenza domiciliare dopo la dimissione ospedaliera, può richiedere cure mediche specialistiche, infermieristiche e di riabilitazione a domicilio alla propria ASL previa richiesta del medico di base.

Consenso informato

Ogni paziente ha il diritto di essere informato sul proprio stato di salute, sulle terapie proposte dai medici e sui loro benefici ed effetti. La decisione in merito a tali aspetti viene presa dal paziente attraverso la firma di un modulo di consenso informato.

dr.ssa Alessandra Bulotta
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